Sentenza sul ricorso numero di registro generale 3630 del 2012
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N. 09187/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07930/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2012, proposto da:
XXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avv. XXXXXXXX, con domicilio eletto presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XX;
contro
Ministero della Giustizia - (D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del giudizio di non idoneità al concorso per il conferimento di n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la decisione di non idoneità della ricorrente contenuta nel verbale n. 134 del 4.4.2012 relativo al concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di allievo vice Ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella GU 4, serie concorsi ed esami, n. 22/2003.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :
1). Mancata motivazione sulle prove orali, eccesso di potere o comunque violazione di legge;
2). Mancanza assoluta di motivazione;
3). Irregolare composizione della commissione esaminatrice.
In data 18.10.2012 si è costituita controparte che ha eccepito:
a). tardività del ricorso;
b). mancata notifica a controinteressati;
c). infondatezza nel merito.
Va - in via preliminare - esaminata la questione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente.
L’eccezione è fondata.
Controparte ha eccepito, in proposito, che la ricorrente ha avuto cognizione del giudizio di non idoneità al momento della pubblicazione in data 4 aprile 2012 mentre il ricorso è stato notificato – soltanto – in data 18 settembre 2012.
Dunque, la presente impugnativa deve essere dichiarata irricevibile per tardività ex art. 35, 1, a), CPA.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :
Dichiara irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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